Privacy Tra I Banchi di Scuola

Il Vademecum Del Garante Sulla Privacy Tra I Banchi di Scuola

Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere? A questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola. Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy. La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni. Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco. Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il "corretto trattamento dei dati personali". Un’espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.

Così presenta il Garante della privacy il vademecum per la tutela dei dati personali per la scuola, un opuscolo scaricabile in formato pdf o richiedibile via posta.  La guida è organizzata in cinque brevi capitoli: Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo, i quali  riportano a regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" Parole chiave, Per approfondire, utili per la comprensione dei termini.

Riporto alcune delle tematiche che sono più oggetto di dibattito anche a causa di una serie di vicende riportate dai media

Le riprese video e le foto.

Non violano la privacy le riprese video  e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

Registrazione delle lezioni.

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche suInternet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro esplicito consenso. Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare.

Videofonini, filmati, MMS

L’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse. Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non mettere on line immagini (ad esempio su blog, siti web, social network)o a diffonderle via mms. Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un amico/familiare, poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei datipersonali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.

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Siti web delle PA, le linee guida del Garante Privacy

La privacy tra i banchi di scuola: consulta il documento del Garante

7 febbraio 2013 - Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pa -

 

Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti amministrativi su internet (delibera 2 marzo 2011)

Il Garante Privacy ha approvato, lo scorso 16 dicembre, uno schema di «Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione ediffusione sul web», lanciando una consultazione pubblica che si è conclusa il 31 gennaio di quest’anno.

Le linee guida, approvate definitivamente il 2 marzo, sono state ora pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 19 marzo.

Si tratta di un intervento regolamentare che segue quello in materiadi “trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica”, pubblicato nella Gazzetta del 4 gennaio scorso.

Ricordiamo che quasi un anno fa (il 26 luglio), Brunetta ha diramato le “Linee guida per i siti Web delle Pubbliche Amministrazioni”

Il Garante chiarisce che la “trasparenza è intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (…) con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, anche a garanzia della legalità e dello sviluppo della cultura dell’integrità” (d.lg. 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)”.

Inoltre, “non sussiste alcuna incompatibilità di fondo tra privacy e trasparenza, tra le disposizioni in materia di protezione dati personali e la conoscibilità di informazioni riconducibili alla trasparenza dell’azione amministrativa” (cfr. Provv. 19 aprile 2007, recante “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e di diffusione di atti e documenti di enti locali”; anche, con specifico riferimento al regime di pubblicità degli atti relativi alle procedure concorsuali, all’organizzazione degli uffici e alle retribuzioni di titolari di cariche e incarichi pubblici, Provv. 14 giugno 2007, recante “Linee guida in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori per finalita’ di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”.

 

Responsabile della pubblicazione

(Direttiva Ministro Brunetta n.8 del 26 novembre 2009 art.5)

Qualifica Qualifica

Incarico conferito dal Dirigente scolastico per l'anno scolastico 2013/14

Prot: xxxxx
Data: xx/xx/xxxx
Descrizione del provvedimento di incarico: Responsabile sito Internet di Istituto
Conferimento dell'incarico: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nome e cognome del soggetto percettore:Nome Cognome
Ragione dell'incarico: Gestione, implementazione e aggiornamento del sito Internet
Ammontare del compenso: 0000,00

Per gli aspetti tecnici contattare: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.